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Ordinanza — n. 2911/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural time limits and lack of specific legal grounds regarding excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Anoir Jaouad inadmissible. The appellant challenged the length of the sentence and the confiscation of seized funds, arguing excessive punishment and lack of justification for the seizure. The court rejected these arguments because the appeal failed to meet strict statutory requirements for challenging sentences under Article 444 of the Code of Criminal Procedure and did not cite specific legal grounds permitted by Article 448.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentences rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be filed within the specific time limits established by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 444 Code of Criminal Procedure Article 448 time limits internal continuation sentencing confiscation of seized funds testimone anonimo giudice istruttore perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 5/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a Jaouad Anoir - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato, in particolare, che la prima doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, in punto di pena, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 5/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a Jaouad Anoir - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOIR JAOUAD nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA1c:iato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 5/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a Jaouad Anoir - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen., ;73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione in ordine alla misura della pena, con specifico riguardo all'aumento per la continuazione interna. Quanto, poi, alla confisca del denaro in sequestro, il Giudice, per un verso, non avrebbe motivato sulla pertinenzialità tra l'importo ed il reato, e, per altro verso, non avrebbe esaminato le giustificazioni del ricorrente sulla lecita provenienza della stessa somma.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile.

4. Rilevato, in particolare, che la prima doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, in punto di pena, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta eccessività del trattamento sanzionatorio,, con specifico riferimento alla continuazione interna.

5. Rilevato, poi, con riferimento alla confisca, e contrariamente al tenore del ricorso, che il Giudice ha sviluppato un'ampia e congrua motivazione, che non merita censura. In primo luogo, ha evidenziato la sproporzione tra la somma contante di 10.150 euro e la capacità reddituale dell'imputato, che aveva soltanto allegato di svolgere lavori di muratore e giardiniere, senza alcuna documentazione; inoltre, non era stato riscontrato alcun rapporto bancario o postale. Quanto, poi, alla dedotta vendita dl un'autovettura, con pagamento in contanti, la sentenza ha evidenziato che la mera indicazione - ai fini della trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà - della conclusione dell'accordo, con atto orale, al prezzo di 11.000 euro, senza alcuna traccia del pagamento, non poteva costituire prova adeguata dell'avvenuta ricezione della somma. Specie, peraltro, a fronte di un nucleo familiare di tre persone e senza alcun reddito lecito documentato.

6. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il Ci i.liere e