Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside statutory time limits and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gjergji Klevis inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant argued for a lenient sentencing option under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, but failed to cite specific grounds required by law. The court ruled that the appeal was filed outside the permissible time limits and did not address the only allowable grounds for review under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against preliminary investigation judges' decisions are inadmissible if filed outside the statutory time limits or if they do not fall within the specific grounds of review permitted by law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERG.JI KLEVIS nato il 30/09/1995 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAt—d-a-to avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava a Klevis Gjergji - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 16mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato.
3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla quale, peraltro, l'impugnazione non indica neppure un elemento positivo eventualmente offerto al Giudice.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2