Cassation court dismisses appeal against conviction for tax fraud due to insufficient evidence of digital document submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The appellate court found that while the defendant submitted tax declarations, there was no reliable evidence of their digital transmission, as only unsigned photocopies existed in the file. The court reasoned that these photocopies, derived from the defendant's unique digital credentials required to send the declarations, possessed full evidentiary value as the only valid original.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cpv. cod. pen.; Art. 10-ter d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74: When tax declarations are sent via digital credentials held exclusively by the taxpayer, unsigned photocopies of the printed documents constitute valid proof of submission and cannot be dismissed as mere presumptions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MAURO nato a BRESCIA il 14/08/1955 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 12/11/2021 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 17/10/2018 dal Tribunale di Mantova, con la quale Mauro Ferrari era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna definitiva.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe ritenuto accertato l'invio delle dichiarazioni fiscali da parte del Ferrari, ma di ciò non vi sarebbe alcuna affidabile traccia, risultando agli atti soltanto fotocopie non sottoscritte; nessuna prova, inoltre, di un documento digitale valido, così come di una delega ad un (ignoto) intermediario. La responsabilità, dunque, sarebbe stata riconosciuta su mere deduzioni basate su indizio non decisivo, né grave o concordante.
3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta, ha infatti steso una motivazione del tutto congrua, aderente ai dati probatori e priva di carenze di sorta. La sentenza - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - ha infatti sottolineato che le copie delle dichiarazioni in atti non costituivano mere fotocopie prive di valore, ma "copie delle dichiarazioni inviate digitalmente all'Agenzia delle entrate che non presentano la firma del soggetto redigente in quanto il sistema di identificazione deriva dal possesso delle credenziali di accesso necessarie per inviare la dichiarazione." Ebbene, con logico argomento la Corte ha poi evidenziato che queste credenziali erano in possesso soltanto dell'imputato o del soggetto da lui delegato per eseguire l'invio.
4. In forza di ciò, la sentenza ha quindi concluso per il pieno valore di prova delle copie cartacee delle dichiarazioni, formate attraverso la stampa del documento, unico originale valido, necessariamente privo di firma.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il cej.igliere estensor