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Ordinanza — n. 2904/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Arousuy Nourredine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to motivate the application of a lenient sentencing hypothesis under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree. The court rejected this because the appeal did not cite specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, such as errors in legal qualification or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: A cassation appeal against a sentence rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible unless it is based on specific grounds listed in the second paragraph of Article 448, paragraph 2-bis, such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 c.p.p. grounds sentencing leniency hypothesis lack of specific grounds procedural time limits imputazione per reati di stupefacenti difetto di motivazione motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza del 5/5/2022 il Tribunale di Bergamo applicava a Nourredine El Arousuy - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 5/5/2022 il Tribunale di Bergamo applicava a Nourredine El Arousuy - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AROUSUY NOURREDINE nato il 24/02/1991 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO Cdato avviso alle Parti;") udita Ìa relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 5/5/2022 il Tribunale di Bergamo applicava a Nourredine El Arousuy - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni di reclusione e 14mila euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 4, I. 18 aprile 1975, n. 110.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla quale, peraltro, l'impugnazione non indica neppure un elemento positivo eventualmente offerto al Giudice.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 sigliere estensore