Cassation court dismisses appeals for procedural defects and waived substantive arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Cibelli, Sansò, and La Pietra inadmissible. While Sansò raised a violation of law for omitted acquittal and the others argued for generic mitigating circumstances, the court found the substantive grounds waived. Furthermore, Sansò's personal appeal was rejected because it lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based on omitted acquittal or denied mitigating circumstances are inadmissible if the substantive grounds were waived, and personal appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIBELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1966 SANSO LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 09/03/1961 LA PIETRA GIORGIO nato a ROMA il 19/04/1978 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI-ta a t o avviso alle pa-rA udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32671/22 Rilevato che con sentenza in data 20 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 13 luglio 2021 del GIP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato le pene su concorde richiesta delle parti per Antonio Cibelli, Luigi Sansò, Giorgio La Pietra per i reati dell'art. 416 cod. pen. e per plurime violazioni in concorso dell'art. 8 d.
Igs. n. 74 del 2000; Rilevato che il Sansò ha eccepito la violazione di legge per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il Cibelli ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il La Pietra ha del pari denunciato il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il Sansò ha presentato un ricorso personale in spregio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato che i motivi di merito risultano rinunciati per cui al giudice di appello è precluso il loro esame e ritenuto che la rinuncia sia estesa anche ai motivi relativi a eventuali circostanze (per le aggravanti si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413, mentre per le attenuanti si veda Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01) e che quindi siano inconsistenti anche le doglianze di Cibelli e La Pietra; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr