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Ordinanza — n. 2902/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 12/8/2022 il Tribunale di Rimini applicava a Mario Qeraj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi, venti giorni di reclusione e 1.200 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi, venti giorni di reclusione e 1.200 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivo legale d'esclusione licenziamento per motivi economici sostituzione dei motivi motivi validi motivazione sommaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 12/8/2022 il Tribunale di Rimini applicava a Mario Qeraj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QERAJ MARIO nato il 02/01/1998 avverso la sentenza del 12/08/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti s udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 12/8/2022 il Tribunale di Rimini applicava a Mario Qeraj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi, venti giorni di reclusione e 1.200 euro di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 202