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Ordinanza — n. 2901/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet statutory grounds for review under Article 448. The appeal was rejected because it did not cite specific legal grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing decision solely on the abstract possibility of applying a non-punishment cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such generic complaints fall outside the limited grounds for review permitted by Article 448, which requires specific issues like legal qualification errors or penalty illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 448 are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; abstract doubts regarding the configurability of non-punishment causes do not constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 procedural code non-punishment cause legal qualification error procedural exhaustion requirements censure procedurali eccezione di incostituzionalità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUKA SHYQYRI nato il 06/02/1990 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAraato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 22/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a Shyqyri Nuka - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni di reclusione e 24mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co