Cassation appeal dismissed for waiver of appeal; defendant renounced second instance and cannot now challenge legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived their right to appeal the second-instance judgment. Although the defendant argued that the lower court incorrectly qualified the offense under Article 448, Paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, the court held that a waiver of the appeal extinguished the right to challenge the decision at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990: A party who renounces the appeal loses the right to challenge the second-instance judgment via cassation, even if they claim errors in the legal qualification of the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHAB MOHAMED nato il 01/09/1992 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO( dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 24/6/2022 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile per rinuncia l'impugnazione proposta da Mohamed Achab avverso la sentenza emessa il 13/10/2021 dal Tribunale di Monza.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile, in quanto l'imputato aveva rinunciato all'impugnazione d'appello, come da sentenza qui in esame, non potendo, pertanto, muovere poi censure di sorta.
4. Rilevato, infine, che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 igliere estensore Il Pres