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Ordinanza — n. 2899/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding minor offense classification under Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim of insufficient reasoning regarding the minor offense classification. The appellate court had correctly assessed the quantity of drugs, packaging methods, and the defendant's possession of unexplained cash and a weapon as incompatible with a minor offense. Consequently, the court found the lower court's motivation fully congruous and devoid of manifest illogicality, upholding the original sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The appeal alleging lack of motivation for classifying a crime as minor is inadmissible if the appellate court provides a comprehensive evaluation of objective circumstances, including drug quantities, packaging, and associated evidence, which renders the classification legally sound.

Parole chiave

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minor offense classification lack of motivation cassation appeal inadmissibility drug trafficking quantity appellate court reasoning traffico di cocaina imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO LUIGI nato a NAPOLI il 14/11/1986 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 20/5/2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa il 9/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena ai inflitta a Luigi Domenico in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2).

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti escluso il comma 5 in esame con motivazione del tutto congrua, basata su oggettive emergenze istruttorie e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha valorizzato non solo il dato quantitativo, sia pur significativo (9,79 grammi netti di cocaina, pari a 48 dosi, e 191,14 grammi netti di marijuana, pari a 1228 dosi), ma anche quello qualitativo, così come le modalità del confezionamento, in due distinti involucri, tali da far ritenere che il Di Domenico stesse trasportando la droga per conto di terzi, o si approcciasse a suddividerla in dosi. Lo stesso ricorrente, inoltre, era stato trovato in possesso di una rilevante somma di denaro, in banconote di medio e piccolo taglio (di cui non sapeva giustificare la provenienza), oltre che di banconote false e di un manganello.

4. Rilevato che tutti questi elementi sono stati, dunque, ritenuti incompatibili con un fatto di lieve entità, con argomento pienamente congruo e rispettoso dei canoni giurisprudenziali che richiedono una valutazione complessiva della condotta, delle sue circostanze e modalità, nell'ottica dell'invocato comma 5 dell'art. 73.

6. Rilevato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 I