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Ordinanza — n. 2897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 21/1/2022 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 19/3/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Giuseppe Lorio era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione consumo di canapa motivi di cassazione sostanze pericolose
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORIO GIUSEPPE nato a LECCE il 14/03/1970 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 21/1/2022 la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 19/3/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Giuseppe Lorio era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e quattromila euro di multa.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato per genericità. La censura, infatti, non contiene alcun richiamo alla motivazione della sentenza impugnata, della quale non è citato neanche un passaggio. Nessun confronto, quindi, con la decisione di appello, che ha confermato - con argomento adeguato - la destinazione a terzi quantomeno di parte delle sostanze rinvenute nella disponibilità dell'imputato.

5. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 'gliere estensore Il Pre