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Ordinanza — n. 2896/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of motivation vices regarding recidivism recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court recognized recidivism based on the appellant's multiple prior convictions for serious crimes like attempted robbery and drug trafficking, finding the reasoning coherent with established principles. The court rejected the claim of a motivation defect, stating the lower court's assessment of the appellant's dangerousness was fully justified by the criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for recidivism on grounds of insufficient motivation is inadmissible if the lower court's reasoning clearly demonstrates the appellant's continued dangerousness based on prior serious criminal conduct.

Parole chiave

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recidivism recognition appeal inadmissibility lack of motivation vices criminal history assessment Court of Cassation procedure recidiva nell'infrazione precedenti penali gravi revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Premesso che con sentenza del 9/5/2022 la Corte di appello di Napoli riconosceva a Pasquale Ventre la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché la circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
309, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. così rideterminando la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 16/11/2021.
Art. 607 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRE PASQUALE nato a NAPOLI il 10/05/1990 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 9/5/2022 la Corte di appello di Napoli riconosceva a Pasquale Ventre la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. così rideterminando la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 16/11/2021.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla recidiva, riconosciuta in contrasto con i principi affermati da questa Corte.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata, pronunciandosi sul punto, ha sottolineato che l'imputato è gravato da plurimi e gravi precedenti penali, per tentata rapina, lesioni personali, furto, ricettazione, detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Ancora, la Corte di appello ha evidenziato che il reato oggetto di questo giudizio dimostra che il percorso di emenda del soggetto non è ancora iniziato, "e quindi egli si rivela maggiormente pericoloso/colpevole e merita l'applicazione della recidiva contestata". Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua e coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte, che ben dà atto della maggiore pericolosità - e capacità criminale - mostrata dal ricorrente attraverso la condotta oggetto di giudizio, così da meritare il riconoscimento dell'aggravante soggettiva.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il liere estensore