Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only apparent reasoning, not statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vasile Lupu inadmissible. The appellant challenged the First Instance Court's sentence solely on the grounds of apparent lack of reasoning, which falls outside the specific statutory exceptions for appeals against sentences under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such generic complaints regarding motivation are excluded from the narrow scope of admissible appeals, thereby rejecting the request and ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific statutory grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding the apparent reasoning of the decision are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPU VASILE nato a PIATRA NEAMT( ROMANIA) il 01/01/1991 avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di FROSINONErdato avviso alle parB udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 3/6/2022 il Tribunale di Frosinone applicava a Vasile Lupu - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, contestando l'apparente motivazione che reggerebbe la decisione, priva di effettivo argomento.
3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un'ipotizzata apparenza motivazionale, peraltro palesemente esclusa dall'ampia e strutturata argomentazione delle pagg. 2-3.
4. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C liere estensore Il