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Ordinanza — n. 2893/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it concerns only sentencing balance, not express intent or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant's grievance focused solely on the balancing of mitigating circumstances. The defendant argued that generic mitigating factors were recognized only through equivalence with contested aggravating factors, a point not covered by the expanded grounds for cassation. The court ruled that such arguments fall outside the permissible scope of review for judgments rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against preliminary investigation judgments are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general criticisms of the balancing of circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 444 criminal procedure Article 448 paragraph 2-bis balancing of circumstances generic mitigating factors equivalence of aggravating factors preliminary investigation judgment attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 444 cod. proc. pen
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE EROS nato a LENTINI il 03/11/1998 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA[dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava ad Eros Milone - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 10mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state riconosciute soltanto con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il bilanciamento delle circostanze.

4. Rilevato che alla inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il gliere estensore Il Pre