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Ordinanza — n. 2891/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and insufficient motivation. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was adequate and the new mitigating circumstance was not raised in the first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Marco Cozzolini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cozzolini argued that the appellate court failed to recognize a minor offense under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree and a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower court provided solid reasoning based on the purity of the drugs, the number of doses, and the scale of the drug dealing, while noting that the new mitigating circumstance was not raised during the first instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 62, n. 4, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were not presented in the first instance or if the lower court's reasoning is adequate and sufficient to address the alleged errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds in appeal first instance requirement drug trafficking sentencing mitigating circumstances traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti quota parte percentuale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevato che propone ricorso per cassazione Cozzolini, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
309, e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINI MARCO nato a ROMA il 10/10/1998 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 22/4/2022 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del locale Tribunale del 196/2020 con la quale Angelo Blasi, Dashamir Cela e Marco Cozzolini erano stati ritenuti colpevoli del reato in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Cozzolini, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. Con riferimento all'art. 73, comma 5, decreto citato, la Corte di appello ha steso una motivazione del tutto adeguata e solida, evidenziando plurimi elementi di segno contrario:

a) la cocaina sequestrata era pura al 90%;

b) questa - e l'eroina - consentivano di ricavare, rispettivamente, 57 e 111 dosi singole;

c) entrambe le sostanze erano già suddivise in dosi (40 la cocaina; 31 l'eroina);

d) la condotta si inseriva in un'attività nient'affatto rudimentale, e su una rilevante piazza di spaccio. Nessuno di questi elementi, peraltro, è citato nel ricorso, che si limita ad un'elencazione della giurisprudenza di questa Corte.

5. Rilevato, poi, in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che questa non ha formato motivo di gravame; la questione, dunque, non può esser introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 liere estens