Cassation appeal dismissed as inadmissible because arguments on accessory penalties were not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stefano De Sanctis inadmissible for failing to raise specific arguments regarding accessory penalties in the lower courts. Although the appellant claimed the appellate judgment lacked motivation on this point, the court found that the lower courts had already thoroughly examined the severity of repeated offenses and the absence of mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are entirely foreign to the proceedings before the lower courts, as the court must examine only the issues actually contested at those levels.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANCTIS STEFANO nato a SUBIACO il 29/01/1974 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 3/2/2022 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del 14/1/2021, con la quale il locale Tribunale aveva giudicato Stefano De Sanctis colpevole di plurime violazioni dell'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per omessa motivazione in punto di pene accessorie.
3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha esaminato con argomento ampio e congruo tutte le censure avanzate quanto al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima, in particolare, la sentenza ha sottolineato la gravità dei fatti, reiterati in tre anni consecutivi, l'entità dei tributi evasi ed i numerosi precedenti penali a carico, con recidiva contestata e riconosciuta. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha riconosciuto l'insussistenza di elementi - oggettivi o psicologici - positivamente valutabili, anche alla luce degli importi evasi.
4. Rilevato, infine, che questi argomenti - che all'evidenza incidono anche sulla misura delle pene accessorie - risultano del tutto estranei al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il C liere estensore Il