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Ordinanza — n. 2888/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming retroactive application of confiscation law to pre-2008 tax crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the confiscation provision applies retroactively to crimes committed before 2008. The appellant argued the lower court failed to justify applying Article 12-bis to offenses predating the relevant legislative change. The court ruled that the statutory text and prior case law confirm the measure applies only to offenses occurring after the law's effective date of January 1, 2008.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; The provision regarding confiscation of illicit profits applies retroactively only to tax offenses committed after the entry into force of the relevant law on January 1, 2008, and not to those occurring prior.

Parole chiave

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confiscation of illicit profits retroactive application of law tax offenses preventive seizure inadmissible appeal imposizione confiscatoria ricupero d'imposta sequestro fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
244, oggi sostituito dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n.
Art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15745 del 14/12/2018
(per tutte, Sez. 3, n. 15745 del 14/12/2018, Lai, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMAN MAURO nato a TRIESTE il 21/02/1958 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con ordinanza del 1°/10/20201a Corte di appello di Trieste rigettava l'opposizione proposta da Mauro German avverso il provvedimento di confisca di beni già oggetto di sequestro preventivo, adottato dallo stesso Ufficio il 17/9/2019 con riferimento alla condanna inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74;

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'omessa motivazione sul tema proposto (applicabilità dell'art. 12-bis, decreto citato, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015), con conseguente nullità del provvedimento;

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all'art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all'epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti contro la P.A. (per tutte, Sez. 3, n. 15745 del 14/12/2018, Lai, Rv. 275957);

4. Rilevato, inoltre, che l'ordinanza impugnata ha precisato che il sequestro preventivo, disposto dal pubblico ministero il 6/5/2010 e convalidato il 14/5/2010, era stato sin da allora limitato a fatti commessi a partire dal 2008 (ossia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 244 citata), contestati ai capi c), d), f), g), h), i), I);

4. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,