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Ordinanza — n. 2824/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging motivation defects instead of statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant raised defects in the lower court's motivation rather than statutory grounds for review. The appellant argued the sentencing lacked proper qualification and justification for penalty reduction, while the prosecution and defense had concurred in the sentence. The court ruled that such arguments fall outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits appeals to specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences applied upon concurred request are inadmissible for defects in motivation, requiring instead grounds such as erroneous legal qualification or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defects in motivation concurred request sentencing Article 448 criminal procedure legal qualification error motivazione nel merito riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN OTHMEN JAWHAR nato il 26/09/1986 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA(dato avviso alle parti; udita la rei-azione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33595/22 Rilevato che con sentenza in data 9 febbraio 2022 il GUP del Tribunale di Venezia a applicato a Ben Othmen JavAr le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di dodici involucri di cocaina pari a 820 dosi medie singole); Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione e l'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma e che con il secondo motivo ha ritenuto insufficiente la motivazione per l'applicazione della riduzione della pena nel minimo e nel massimo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che i motivi proposti esulino dallo spettro applicativo della norma citata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente