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Ordinanza — n. 2823/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug possession conviction due to generic lack of motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued that the second-instance judgment failed to properly explain why the court concluded he transported drugs illegally rather than keeping them for personal use. The court rejected this claim, noting that the territorial court logically inferred criminal intent from the significant quantity of hashish found and the defendant's lack of personal income.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal based on a generic allegation of lack of motivation is inadmissible when the lower court's factual findings and logical deductions regarding criminal intent are clearly supported by the evidence and circumstances of the case.

Parole chiave

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lack of motivation drug possession hashish quantity inadmissible appeal criminal intent inference traffico qualificato di stupefacenti consumo di stupefacenti transito per estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FAITOURI SAMI nato a LIVORNO il 07/04/2000 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33541/22 Rilevato che con sentenza in data 23 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2021 del Tribunale di Livorno che aveva condannato Sami El Farouri alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione, perché in primo grado era stato accertato che aveva acquistato l'hashish per sé, mentre in secondo grado era stato affermato che aveva portato l'hashish fuori dalla casa per un motivo illecito e che ha sostenuto di aver acquistato l'hashish per uso personale;

Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha ricostruito in fatto che l'imputato era stato visto dagli operanti che gli avevano chiesto i documenti disfarsi tra l'altro di un oggetto scuro risultato essere un pezzo di hashish di 14 grammi; Ritenuto che il motivo proposto sia generico e fattuale e che la Corte territoriale abbia logicamente desunto la responsabilità del prevenuto dalla non irrilevante quantità di stupefacente detenuto e dall'assenza di redditi personali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co