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Ordinanza — n. 2822/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defect of motivation is not a valid ground for appeal under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had applied statutory penalties based on a joint request by both parties, but the appellant argued the judgment lacked sufficient reasoning. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds for such appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty, explicitly excluding defects of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; The appeal against a sentence applying penalties upon joint request is inadmissible if based solely on a defect of motivation, as the law restricts admissible grounds to the defendant's will, legal qualification, and legality of the penalty.

Parole chiave

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defect of motivation joint request penalties Art. 448 c.p.p. inadmissible appeal Cassazione appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 448 cod. proc. pen
Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI PAOLO nato a CROTONE il 04/03/2002 avverso la sentenza del 27/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE(Llato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33462/22 Rilevato che con sentenza in data 27 luglio 2022 il\TrUnale di Crotone ha applicato su concorde richiesta delle parti a Paolo Gualtieri le pene di legge per plurime violazioni degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; -.444„,:t,,h, Rilevato che con un unico motivèNha ieccepito il difetto di motivazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto pertanto che il motivo proposto esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448 cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente