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Ordinanza — n. 2821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it concerns sentencing motivation, not statutory grounds for appeal against agreed penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing motivation rather than statutory grounds. The appellant argued the base penalty and continuation increase were improperly calculated, but the lower court had applied penalties based on the parties' agreement. The court ruled that such appeals are excluded by law, limiting review to specific issues like legal qualification or penalty illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences applying penalties upon agreed request are inadmissible for defects in motivation, being limited to issues of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, and penalty illegality.

Parole chiave

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appeal inadmissibility agreed penalty application sentencing motivation defect continuation penalty increase criminal procedure appeal adeguamento della pena gravità della pena formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la doglianza proposta esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAR SAR IBRA DIAW nato il 15/08/1989 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di RIMINI(dato avviso alle parti;r udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33415/22 Rilevato che con sentenza in data 7 giugno 2022 il Tribunale di Rimini ha applicato su concorde richiesta delle pari a Sar Sar Ibra Diaw le pene di legge per i reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 494 cod. pen.; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione quanto all'entità della pena del reato base di poco superiore al minimo edittale e all'entità dell'aumento per la continuazione;

Ritenuto che la doglianza proposta esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente