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Ordinanza — n. 2820/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for lack of reasoning defects and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Giuseppe Baù inadmissible regarding the sentencing length and denial of general mitigating circumstances. The lower court explained that the sentence was calculated at the statutory minimum at the time of the offense and justified the denial of mitigation based on the gravity of the conduct, damage to the treasury, and prior tax omissions. The court found no merit in the appellant's complaints, ruling that the territorial court's reasoning was immune from criticism.

Regesto Legislator

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Art. 5 dlgs. n. 74 del 2000; The appeal against a criminal sentence is inadmissible if the lower court provides sufficient reasoning for the penalty calculation and the denial of mitigating circumstances based on the gravity of the conduct and specific aggravating factors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing minimum edittale denial of general mitigation tax evasion penalties Corte di Cassazione review attenuazione della pena gravità della pena motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 5 dlgs. n. 74 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAU PAOLO GIUSEPPE nato a MONZA il 08/10/1957 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; h RG 33201/22 Rilevato che con sentenza in data 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2021 del Tribunale di Monza che aveva condannato Paolo Giuseppe Baù alle pene di legge per il reato dell'art. 5 dlgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione quanto all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche;

Ritenuto che la doglianza non abbia alcuna consistenza perché la Corte territoriale ha spiegato che la pena era stata calcolata al minimo edittale previsto all'epoca della commissione dei fatti, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (laddove il minimo edittale attuale è di anni 2 di reclusione), e ha giustificato con argomenti immuni da censura il diniego delle generiche per la gravità della condotta, il danno arrecato all'Erario, le omissioni dichiarative negli anni d'imposta precedenti, i precedenti penali anche specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente