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Ordinanza — n. 2819/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for failure to qualify facts under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for cocaine possession and violation of special surveillance measures. The appellant argued that the facts did not meet the requirements of Article 73 of the Anti-Drug Law, but the appellate court found the evidence sufficient to prove the drug's presence and quantity. Consequently, the court rejected the claim that the facts were improperly qualified and dismissed the appeal without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly establishes that the facts do not meet the specific qualification requirements of the cited statutory provision, rendering the objection devoid of merit.

Parole chiave

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drug possession conviction Article 73 Anti-Drug Law inadmissible appeal qualification of facts special surveillance measures reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità; che con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELORO GIOVINA nato a PENNE il 20/02/1985 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRE; RG 33149/22 Rilevato che con sentenza in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2021 del GIP del Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva condannato Giovina Candeloro alle pene di legge per la detenzione in concorso di 50 grammi di cocaina e per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità; che con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che i primi due motivi siano fattuali: la Corte territoriale ha ricordato che gli operanti avevano visto la donna lanciare la busta con lo stupefacente fuori dall'autovettura, avevano recuperato la busta caduta in un vigneto sotto un viadotto e avevano verificato che conteneva cocaina dalla quale era possibile ricavare 270 dosi, donde l'impossibilità di qualificare il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73;

Ritenuto che il terzo motivo sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto alcun elemento rilevante per la relativa applicazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside