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Ordinanza — n. 2817/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding drug possession evidence credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued the lower court lacked motivation for finding criminal responsibility due to the inability to verify the drug exchange at night and the suspect's escape from control. The court rejected this as a generic factual claim, noting the lower court's credible assessment of the officers' testimony and corroborating evidence like unexplained cash and additional marijuana found.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, comma 1, n. 6 c.p.p.: An appeal based on the alleged absence of motivation is inadmissible if the contested decision contains sufficient factual and legal reasoning to support the conviction, even if the appellant disputes the credibility of the evidence.

Parole chiave

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lack of motivation appeal drug possession conviction inadmissible appeal credibility of evidence procedural costs imputazione per reati di stupefacenti alibi testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 363, comma 1, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECKAN OUSMAN nato il 16/03/1992 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33131/22 Rilevato che con sentenza in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato Ousman Seckan alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato l'assenza di motivazione in merito alla responsabilità, perché non era possibile che gli operanti avessero potuto distintamente vedere lo scambio di stupefacente di notte e perché il presunto acquirente era riuscito a sottrarsi al controllo;

Ritenuto che il motivo sia generico e fattuale: la Corte territoriale ha ritenuto pienamente credibile il racconto degli operanti e ha valorizzato la disponibilità di altra marijuana (pari a nove dosi) oltre al denaro contante pari a euro 325 non giustificato dal lavoro in nero, in nessun modo provato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente