Criminal appeal dismissed; recidiva neutralizes generic mitigating circumstances for penalty but not for prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Enrico Alberti inadmissible regarding a claim of prescription. Alberti argued that the statute of limitations expired on May 25, 2022, but the court found his recidiva (recidivism) neutralized the generic mitigating circumstances for sentencing purposes without affecting the calculation of the prescription period. Consequently, the court ruled that the prescription had not matured and rejected the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: Recidiva neutralizes generic mitigating circumstances for penalty imposition but does not extend the prescription period, meaning the statute of limitations remains calculated based on the original sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI ENRICO nato a VARESE il 04/04/1967 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 33045/22 Rilevato che con sentenza in data 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2019 del Tribunale di Varese che aveva condannato Enrico Alberti alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione di legge perché non era stata riconosciuta la prescrizione maturata al 25 maggio 2022;
Ritenuto che la doglianza sia assolutamente infondata, perché non tiene conto dell'applicazione della recidiva, neutralizzata ai fini della pena dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, ma non ai fini della prescrizione (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01 e Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente