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Ordinanza — n. 2813/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false invoicing and accounting fraud due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for Mauro Moroni on charges of false invoicing and accounting fraud. The court found that the prosecution successfully proved Moroni did not perform the services claimed in invoices worth over €267,000, while the defendant's argument that the financial discrepancy was merely speculative was rejected. Consequently, the court ruled that the absence of accounting documents did not preclude a conviction, as the prosecution had sufficient evidence to reconstruct the illicit economic conduct.

Regesto Legislator

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Art. 5, 8, 10 d.lgs. n. 74/2000; The Court holds that a conviction for false invoicing and accounting fraud is valid when the prosecution proves the non-performance of services and the existence of a fraudulent intent, even if the defendant argues the financial discrepancy was conjectural or that the missing documents could be reconstructed.

Parole chiave

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false invoicing accounting fraud dolo di evasione reconstruction of accounts inadmissible appeal criminal liability evasion of taxes conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 5, 8, 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato che già in secondo grado l'imputato non aveva contestato la condanna per il reato dell'art. 544/ c1Q/4 frt .1-ii &t, ho'.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034-01
10 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034-01), e che la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità non esonerava da responsabilità per il reato ascritto (Sez.
Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01
272034-01), e che la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità non esonerava da responsabilità per il reato ascritto (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORONI MAURO nato a MILANO il 16/09/1961 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32991/22 Rilevato che con sentenza in data 23 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 19 maggio 2021 del Tribunale di Varese che aveva condannato Mauro Moroni alle pene di legge per i reati di cui agli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'elemento oggettivo: non era provato che non avesse compiuto l'esame e la verifica di regolarità dei lavori di progettazione, di costruzione, d'installazione degli impianti e di direzione dei lavori e collaudo dell'edificio, era congetturale il giudizio di sproporzionalità dell'impegno professionale riportato in fattura, la registrazione in bilancio della fattura della Maga S.r.l. per un valore superiore era circostanza ascrivibile a questa e non a lui; che con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge perché non era desumibile dalla mancata presentazione dei documenti contabili il loro occultamento o distruzione, perché i verificatori erano stati comunque in grado di ricostruire i risultati economici della condotta, perché comunque era escluso il dolo;

Rilevato che già in secondo grado l'imputato non aveva contestato la condanna per il reato dell'art. 544/ c1Q/4 frt .1-ii &t, ho'. Ritenuto che i motivi proposti siano generici e fattuali: dall'istruttoria era emerso che l'imputato non aveva espletato le attività di cui alla fattura, il cui valore era ragionevolmente pari a euro 10.000 e non pari a euro 267.200, come indicato concordemente dai testi, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 8, trattandosi di fattura per operazione inesistente emessa con dolo di evasione, tant'era vero che la Maga aveva annotato in contabilità un costo addirittura maggiore di euro 285.000, comunque non corrisposto; che non erano state prodotte le scritture contabili, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 10 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034-01), e che la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità non esonerava da responsabilità per il reato ascritto (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

RG 32991/22 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore