Cassation court dismisses appeals for procedural violations as merits were waived by parties' prior renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by six defendants inadmissible. The lower court had imposed penalties for tax law violations, but the appellants raised various procedural defects including omitted acquittals and sentencing errors. The court ruled that because the parties had previously renounced substantive arguments, these procedural objections were legally excluded from consideration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When parties renounce merits, procedural objections regarding omitted acquittals or sentencing evaluations are inadmissible as they fall outside legal limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUIDA FABIO nato a ROMA il 11/12/1984 CANALI MARCO nato a ROMA il 07/10/1976 PRIMAVERA CHRISTIAN nato a ROMA il 08/05/1993 GIULIANI ANDREA nato a ROMA il 06/06/1994 COCCIATELLI GIORGIO nato a ROMA il 19/04/1977 GRAZIANI AURELIO nato a ROMA il 13/12/1974 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Lato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32954/22 Rilevato che con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 6 aprile 2021 del GIP del Tribunale di Roma, ha applicato su concorde richiesta delle parti a Fabio Guida, Marco Canali, Christian Primavera, Andrea Giuliani, Giorgio Cocciatelli, Aurelio Graziani le pene di legge per le violazioni degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che Guida, Primavera e Cocciatelli hanno eccepito il contrasto della sentenza con l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., Canali l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Graziani, l'omessa esclusione della recidiva e Giuliani l'omessa valutazione dell'entità della pena; Ritenuto che i motivi proposti siano fuori dai limiti di legge; infatti, la rinuncia dei motivi di merito preclude ogni questione sull'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01) ed è estesa anche ai motivi relativi a eventuali circostanze (per le aggravanti si veda Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413, mentre per le attenuanti si veda Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01), la pena è stata validata dal Giudice che ne ha confermato la congruità (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284- 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P