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Ordinanza — n. 2810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction regarding search legality and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant challenged the legality of the search, the specific qualification of the crime, and the application of consecutive sentencing. The court rejected these arguments, finding the search lawful under specific drug law provisions and the conviction consistent with the evidence of high-purity cocaine.

Regesto Legislator

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Art. 191 cod. proc. pen.; Art. 103 d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 2, d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging the legality of a search based on drug law provisions is inadmissible if the search was conducted pursuant to specific statutory authorizations for drug-related investigations.

Parole chiave

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drug trafficking conviction search legality inadmissible appeal cocaine possession consecutive sentencing traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti pignoramento suppletivo

Disposizioni normative citate

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Art. 191 cod. proc. pen.
309 del 1990, con il terzo la mancata applicazione della continuazione; Ritenuto che il primo motivo non si confronti affatto con la sentenza impugnata che correttamente ha ritenuto legittima la perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 191 cod.
Art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., perché la polizia giudiziaria aveva operato ai sensi dell'art. 103 d.P.R.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'illegittimità della perquisizione, con il secondo la mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'illegittimità della perquisizione, con il secondo la mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'illegittimità della perquisizione, con il secondo la mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
art. 191 cod. proc. pen
309 del 1990, con il terzo la mancata applicazione della continuazione; Ritenuto che il primo motivo non si confronti affatto con la sentenza impugnata che correttamente ha ritenuto legittima la perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 191 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANPAPAJ KRESHNIK (CUI 02M4U1) nato il 22/02/1984 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32880/22 Rilevato che con sentenza in data 1°giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva condannato Kreshnik Hasanpapaj alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla detenzione a fini di spaccio di 93,4 grammi di cocaina;

Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'illegittimità della perquisizione, con il secondo la mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il terzo la mancata applicazione della continuazione; Ritenuto che il primo motivo non si confronti affatto con la sentenza impugnata che correttamente ha ritenuto legittima la perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., perché la polizia giudiziaria aveva operato ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, in seguito alla notizia confidenziale secondo cui l'abitazione dell'imputato era una centrale di spaccio; che il secondo motivo sia del tutto inconsistente, essendo stata accertata la disponibilità di circa 100 grammi di cocaina con un grado di purezza del 78°/o, circostanza indicativa della contiguità con ambienti criminali in grado di trattare stupefacente di elevata qualità; che il terzo motivo sia del pari generico, perché la difesa non ha allegato significative ragioni per giustificare la continuazione, laddove la Corte di appello ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la possibilità che l'imputato fin dal 2009 avesse potuto ideare e programmare la commissione del presente reato risalente alla fine del 2021;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres