Cassation appeal dismissed because complaints about sentencing amount are inadmissible when parties concurred on the penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding concurred penalties. The appellant complained about the lack of specific reasoning for the sentence's amount, arguing it violated procedural rights. The court held that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, such complaints are excluded when the penalty was agreed upon by both parties, limiting admissible grounds to issues of legal qualification or illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences applying concurred penalties are inadmissible for defects in the reasoning regarding the penalty's amount, as only issues concerning the expression of the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty are admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHANE ALI nato il 06/01/1991 avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA'-eCrarOMV-VISO alTe partir) udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32795/22 Rilevato che con sentenza in data 24 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Alessandria ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Ali Farhane le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sull'entità della pena;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che pertanto non sia richiesta una motivazione sull'entità della pena concordata che è censurabile solo se illegale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente