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Ordinanza — n. 2804/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding acquittal causes under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Lorusso inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds. The appellant challenged the second-instance judgment confirming his conviction for the crime under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990, citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the generic complaint for omission of reasoning, noting the lower court's extensive motivation regarding the arrest report and the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; The appeal must be specific and grounded in distinct legal and factual reasons; generic complaints lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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omessa motivazione cause di proscioglimento ricorso in Cassazione inammissibilità art. 129 c.p.p. abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha presentato un'unica censura per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha presentato un'unica censura per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO MICHELE nato a CORATO il 22/12/1998 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32706/22 Rilevato che con sentenza in data 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva condannato Michele Lorusso alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha presentato un'unica censura per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo non sia specifico perché consiste in deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto fondanti le richieste: peraltro, la sentenza impugnata reca ampia motivazione in merito all'accertamento del reato a partire dal verbale di arresto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così dec