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Ordinanza — n. 2801/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and irrelevant arguments regarding drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Fatmir Gjepali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision that acquitted him on prescription grounds while maintaining a conviction for drug possession. The court rejected the claims as they did not correspond to the actual judgment and amounted to mere style complaints without factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds alleged do not correspond to the contested judgment or constitute mere style complaints lacking factual justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds mere style complaint drug possession conviction prescription extinction attenuazione della pena reati qualificati contro gli stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEPALI FATMIR nato il 03/06/1988 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32477/22 Rilevato che con sentenza in data 21 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 14 luglio 2010 del Tribunale di Forlì, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Fatmir Gjepali per la contravvenzione della legge armi per essere il reato estinto per prescrizione, ha confermato la condanna per il reato dell'art. 73, comma 1-bis 1d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso, e ha rideterminato la pena;

Rilevato che l'imputato con il primo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo l'omessa motivazione o il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; Ritenuto che il primo motivo non si confronti affatto con la sentenza impugnata, che ha ricostruito accuratamente la responsabilità dell'imputato/ il quale era stato trovato nella disponibilità di una busta di quasi 100 grammi di cocaina con il 74% di principio attivo, circostanza escludente in radice la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità, e che il secondo motivo si risolva in una doglianza di mero stile, perché non allega fatti giustificanti un'ulteriore riduzione di pena per le attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tImmende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside