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Ordinanza — n. 2796/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding full participation finding based on co-defendant's actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe De Feudis's appeal inadmissible regarding the conviction for drug trafficking. The lower court confirmed that De Feudis fully participated in the crime by fleeing after intercepting a co-defendant with drugs, causing an accident and allowing the assault on a police officer. The court ruled that the trial judges correctly inferred De Feudis's involvement from his subsequent behavior and presence with the co-defendant.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 604 c.p.: When a defendant's actions facilitate a co-defendant's crime, such as by enabling the commission of the offense or obstructing justice, the defendant is considered fully involved in the criminal conduct.

Parole chiave

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drug trafficking joint criminal enterprise participation in crime police obstruction inadmissible appeal prove acquisite illegalmente inchiesta per reati di droga perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 604 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEUDIS GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 07/09/1995 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32256/22 Rilevato che con sentenza in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Foggia che aveva condannato Giuseppe De Feudis alle pene di legge per i reati in concorso dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale;

Rilevato che l'imputato contesta solo il reato di cessione dello stupefacente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che non si era potuto accorgere della condotta del concorrente e che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo; Ritenuto che la sentenza abbia logicamente spiegato il concorso dell'odierno ricorrente nella violazione del d.P.R., n. 309 del 1990 commessa dal coimputato, dal ittko co ‹.n c.co momento che era alla guida del iciclomotor4 TMAX, allorché era stato intercettato dai Carabinieri che avevano controllato l'acquirente con lo stupefacente; che si era dato a precipitosa fuga, causando un incidente e consentendo al coimputato di aggredire uit.v acapitano dei Carabinieri; che il giorno successivo era stato rintracciato in compagnia del coimputato e anche in quell'occasione aveva opposto resistenza alle Forze dell'ordine ed era riuscito a dileguarsi;

Ritenuto dunque che correttamente, tenuto conto della vicenda nel suo complesso, i Giudici di merito abbiano concluso per il pieno coinvolgimento del ricorrente nella cessione dello stupefacente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre