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Ordinanza — n. 2794/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of admissibility and factual inconsistencies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Eva Fornara inadmissible, confirming her conviction for drug trafficking. The court found the appellant's arguments regarding the crime's characterization and sentencing mitigations factually inconsistent with evidence from buyers and search results. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; Art. 114 c.p.; Art. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are factually inconsistent with the established record or fail to demonstrate a violation of law sufficient to overturn the conviction.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal factual inconsistency mitigating circumstances general provisions drug quantity joint crime attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato, con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 114 c.p.
309 del 1990, con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod.
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.
art. 114 cod. pen
309 del 1990, con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARA EVA nato a NOVARA il 23/11/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32125/22 Rilevato che con sentenza in data 3 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 settembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva condannato Eva Fornara alle pene di legge per il reato commesso in concorso, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 462 grammi lordi di hashish e di 576 grammi lordi di marijuana e nella cessione di 0,8 grammi lordi di hashish;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha lamentato il vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato, con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione per diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. con il quarto la ,f(/ violazione di legge e il vizio di motivazione per diniego delleYgeneriche; Rilevato che nella memoria il difensore ha contestato l'indicazione del Consigliere delegato all'esame preliminare dei ricorsi in merito ai motivi di inammissibilità, ribadendo le sue ragioni;

Ritenuto che il primo motivo sia fattuale e punti a proporre una versione alternativa della vicenda seguendo le dichiarazioni difensive dell'imputata e della concorrente nel reato (non ricorrente per cassazione), Alirna Kole, che esercitava l'attività di parrucchiera in un negozio ove era stata segnalata una fiorente attività di spaccio - entrambe le donne avevano dichiarato che l'imputata era nel negozio in attesa della figlia della coimputata che aveva bisogno di aiuto per i compiti, con la precisazione che l'imputata aveva affermato che la ragazza non era ancora arrivata, mentre la coimputata aveva affermato che si era appena allontanata per andare a prendere i libri a casa -, dichiarazioni che, al di là della minima contraddizione, erano sconfessate dalle dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente, dal comportamento della ricorrente che aveva impedito agli agenti di entrare nel negozio, dall'esito positivo della perquisizione per il rinvenimento dello stupefacente sia nel negozio sia nelle abitazioni di entrambe le imputate, pari complessivamente a 123 grammi di hashish (4920 dosi medie singole) e 165 grammi di marijuana (4.920 dosi medie singole), come indicato in sentenza e non contestato;

Ritenuto che il secondo motivo non si confronti con la decisione che ha valorizzato l'obiettiva elevata quantità di stupefacente detenuta nel negozio e il relativo frazionamento per negare il quinto comma; che del pari non vi si confronti il terzo, RG 32125/22 giacché il comportamento della ricorrente era indicativo di una sua piena ed efficace partecipazione all'esecuzione del delitto; che sia inconsistente il quarto motivo sul diniego delle generiche, tenuto conto delle concrete modalità della condotta, del non modesto quantitativo di stupefacente sequestrato e dell'assenza di comportamenti specifici positivamente valutabili;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere