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Ordinanza — n. 2792/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for challenging a sentence applied by mutual agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the judgment applied penalties based on a mutual agreement between the parties. The appellant argued for omitted reasoning regarding acquittal and conditional suspension, but the law restricts appeals against such judgments to specific grounds like legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirements for challenging a sentence applied by mutual consent.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences applied by mutual agreement are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors, not for alleged omissions in reasoning regarding acquittal or suspension benefits.

Parole chiave

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mutual agreement sentence cassation appeal inadmissibility omitted reasoning defense conditional suspension benefit criminal procedure law motivi di cassazione rinuncia alla motivazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337 cod. pen.
309 del 1990 e per il reato dell'art. 337 cod. pen., tenuto conto della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
per la detenzione dello stupefacente a uso personale e con il secondo motivo l'omessa motivazione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 337 cod. pen
309 del 1990 e per il reato dell'art. 337 cod. pen., tenuto conto della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 344 del 2015
pen., tenuto conto della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n. 344 del 2015;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI KALID nato il 26/05/1975 avverso la sentenza del 28/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIA Ldato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 32060/22 Rilevato che con sentenza in data 28 ottobre 2021 il GUP del Tribunale di Reggio Emilia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Issaoui Kalid le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato dell'art. 337 cod. pen., tenuto conto della continuazione con la condanna di cui alla sentenza n. 344 del 2015;

Rilevato che con il primo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per la detenzione dello stupefacente a uso personale e con il secondo motivo l'omessa motivazione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione;

Rilevato che, nel caso in esame, il Giudice ha comunque motivato in merito all'assenza di cause di proscioglimento; Rilevato che nella proposta di accordo la parte non aveva subordinato l'applicazione della pena al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle «mmende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres