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Ordinanza — n. 2789/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant personally signed the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. Under the new law introduced in 2017, defendants are no longer permitted to file appeals personally, and such acts must be executed by attorneys registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if filed personally by the convicted person, as the law now mandates that such petitions must be signed exclusively by defense attorneys registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special roll registration de plano dismissal procedural costs award Cassa delle ammende diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente da QUI:=1ii11 k411( Dario Sciacca; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20