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Ordinanza — n. 2788/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a qualified defense lawyer. The court ruled that personal filing is no longer permitted for convicted persons. The appeal was rejected de plano due to the lack of a proper defense signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant without a qualified defense lawyer. The appellant, Salvatore Raccuglia, argued for the right to file the appeal himself, but the court noted that the 2017 law explicitly removed this privilege for convicted individuals. Consequently, the court rejected the appeal immediately and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense lawyer requirement de plano rejection procedural costs award diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCUGLIA SALVATORE nato a ALTOFONTE il 05/02/1969 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato a iso all,Vparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso, privo di motivi, risulta proposto personalmente da Salvatore Raccuglia; Rilevato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 202