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Ordinanza — n. 2787/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant's lawyer was not registered on the special court roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's lawyer was not registered on the special roll of the court. The procedural outcome was a dismissal based on the lack of standing of the person filing the appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1; Art. 591, comma 1 lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano if filed by a person lacking standing, such as a lawyer not inscribed on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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lack of standing special court roll inadmissible de plano criminal procedure code court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di legittimazione dell'azionista carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1 lett. a), c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMIA AHMED nato il 03/04/1974 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato av iso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso è stato proposto dal difensore di Ahmed Hammia, non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.