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Ordinanza — n. 2786/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as inadmissible because they challenge a decision on territorial jurisdiction which is not appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Domenico and Giovanni Camastra inadmissible de plano. The appellants challenged a first-instance judgment that had declared the court incompetent due to territorial jurisdiction issues. The court ruled that such decisions on jurisdiction are not subject to appeal under Article 568, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against decisions declaring territorial incompetence are inadmissible as they do not concern a final judgment on the merits or a non-appealable procedural act.

Parole chiave

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territorial incompetence inadmissible appeal de plano dismissal Code of Criminal Procedure jurisdictional decision incompetenza territoriale procedure di ricorso diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità dei ricorsi, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMASTRA DOMENICO nato a LOCRI il 12/08/1971 CAMASTRA GIOVANNI nato a LOCRI il 18/11/1964 avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di LOCRIdato av,so allefrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'impugnazione è stata proposta dal difensore di Domenico e Giovanni Camastra avverso sentenza che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice adito; ritenuto, dunque, che è stato impugnato provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità dei ricorsi, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022