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Ordinanza — n. 2785/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed outside the statutory time limits for post-sentence appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits established by law for challenging post-sentence decisions. The appellant argued the initial judgment was null and the sentence illegal due to omitted mitigating factors, but the court found no grounds for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against post-sentence judgments must be lodged within strict statutory deadlines; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits post-sentence judgment de plano dismissal court costs award motivi di cassazione revisione processuale eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
269072); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
art. 416 cod. pen
pen., ha applicato nei confronti di agnilrilaRifirdagg Luigi Cena, tws imputato del reato di cui all'art. 416 cod.
art. 616 cod. proc. pen
269072); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24.11.2016, Moretti
(Sez. 5, n. 2525 del 24.11.2016, Moretti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA LUIGI nato a CHIERI il 04/06/1982 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAdato avfifso alle di; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; i( Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di agnilrilaRifirdagg Luigi Cena, tws imputato del reato di cui all'art. 416 cod. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando, con il primo motivo, la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e, con il secondo motivo, la illegalità della pena applicata avendo omesso il giudice la valutazione di congruità e, in particolare, l'applicabilità delle attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2525 del 24.11.2016, Moretti, Rv. 269072); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 nove