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Ordinanza — n. 2784/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation regarding tool functionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2784/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Moretti's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Moretti challenged the Second Instance Court's decision by alleging a lack of motivation concerning the operation of drills and the offensive capacity of the knife used in the crime. The court rejected this argument, ruling that the appeal merely repeated points already evaluated by the lower court without providing specific reasoning related to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific arguments in relation to the decision under review, as it merely re-proposes arguments already evaluated by the second judge.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal inadmissibility criminal procedure repetition of arguments violazioni della legge sulle armi arma personale oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
artt. 707 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI LUIGI nato a CASALBORDINO il 04/01/1957 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1\? Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza in data 29.6.2018 con cui il Tribunale di Prato aveva dichiarato Luigi Moretti colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975, commessi il 29.10.2015, ha escluso la recidiva e ridotto la pena a mesi otto di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al funzionamento dei trapani e alla capacità offensiva del coltello; ritenuto che il motivo ripropone argomenti già valutati dal secondo giudice, ed è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.