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Ordinanza — n. 2783/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural nullity and misclassification of illegal gun carrying charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Fortunato Barone inadmissible, rejecting his claims regarding the nullity of a seizure and the legal qualification of his crime. The court found that the lower appellate court had already addressed these issues, confirming that the defendant was properly informed of his right to counsel and that the act constituted a felony rather than a minor offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.p.; Art. 699 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The Supreme Court holds that appeals based on procedural nullity or misclassification of criminal facts are inadmissible when the lower court has already examined and rejected these grounds as unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural nullity seizure illegal gun carrying felony right to defense counsel legal qualification of facts porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 354 cod. proc. pen.
895/1967, commesso il 27.9.2015, condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, con i doppi benefici di legge; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del sequestro per violazione dell'art. 354 cod.
Art. 699 cod. pen.
pen.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 699 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, la violazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 354 cod. proc. pen
895/1967, commesso il 27.9.2015, condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, con i doppi benefici di legge; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del sequestro per violazione dell'art. 354 cod.
art. 699 cod. pen
pen.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 699 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE FORTUNATO nato a VICARI il 16/05/1945 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.6.2020, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia aveva dichiarato Fortunato Barone colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, commesso il 27.9.2015, condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, con i doppi benefici di legge; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del sequestro per violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 699 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. perì.; ritenuto che i motivi deducono questioni già esaminate dalla sentenza di appello che ha rilevato che: l'indagato era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il porto illegale di arma comune da sparo integra la fattispecie ascritta e non quella contravvenzionale di cui all'art. 699 cod. pen.; che il fatto, considerato il bene giuridico leso, non poteva essere definito di particolare tenuità; ritenuto che i motivi proposti risultano manifestamente infondati, in quanto: viene dedotto che, in fatto, l'avviso all'indagato non sia stato mai dato; pacifica è la giurisprudenza nel senso ritenuto dal secondo giudice quanto alla qualificazione del fatto; il diniego dell'esimente era stato motivato pur in assenza di uno specifico motivo di gravame; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 202