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Ordinanza — n. 2782/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2782/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ANTONINO - C.U.I. 00EC9AY nato a PALERMO il 18/10/1962 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Antonino Filippone, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena per la contravvenzione ascritta al capo B; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicando la misura della pena da rideterminare.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 00EC9AY nato a PALERMO il 18/10/1962 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Antonino Filippone, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena per la contravvenzione ascritta al capo B; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicando la misura della pena da rideterminare.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione decisione incidentale impugnabile motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
00EC9AY nato a PALERMO il 18/10/1962 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ANTONINO - C.U.I. 00EC9AY nato a PALERMO il 18/10/1962 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Antonino Filippone, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena per la contravvenzione ascritta al capo B; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicando la misura della pena da rideterminare.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi., ed avendo il giudice di appello rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20