Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for lack of motivation regarding economic hardship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify the applicability of economic hardship conditions and rejected generic mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely reiterate merits already evaluated by the territorial courts without logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal based on alleged lack of motivation regarding substantive issues is inadmissible if the lower court's reasoning is free of logical or legal defects and the arguments merely reiterate merits already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI ALAN nato a LUCCA il 23/08/1993 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 11.12.2020, con cui il Tribunale di Lucca aveva dichiarato Alan Satori colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 10.5.2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla esigibilità della condotta a fronte delle precarie condizioni economiche, e in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi ripropongono argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici o giuridici; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.