Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2780/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it raises substantive merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Dino Bertoli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bertoli challenged a reduced sentence of one year and four months, arguing violations regarding recidivism application and sentencing justification. The court rejected these arguments as they constitute substantive merits already fully evaluated and decided by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals raising arguments on the merits of the case are inadmissible when the lower court has already substantively evaluated and decided those specific issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive merits recidivism application sentencing justification Cassation procedure recidiva nell'infrazione reati contro i doveri di servizio criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLI DINO nato a ROMA il 22/09/1972 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 15.4.2016 con cui il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato Dino Bertoli colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso sino al 17.3.2016, ha ridotto la pena ad anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva e, con il secondo motivo, difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che i motivi propongono argomenti di merito, già valutati dalla Corte territoriale che ha motivato sia l'applicazione della recidiva sia la commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.