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Ordinanza — n. 2779/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the statutory ninety-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed ninety days after the appellate judgment, exceeding the statutory deadline. The appellant, Antonio Angelino, argued for the appeal's merits, but the court found the procedural defect fatal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examination of the substantive issues, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, 591, 610, 616 c.p.p.; An appeal filed after the expiration of the ninety-day period prescribed by law is inadmissible de plano and must be rejected without examination of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit de plano rejection Code of Criminal Procedure procedural defect court costs award fine payment order difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 585 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
e scaduto in data 22 ottobre 2021; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 585 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINO ANTONIO nato a CAIVANO il 21/03/1956 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdiató avo allOarti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (Iii"ur‘b Rilevato che il ricorso proposto dal difensore di Antonio Angelino è stato presentato in data 12 novembre 2021, avverso sentenza pronunciata in data 8 giugno 20231, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, depositata in data 19 luglio 2021, e dunque oltre il termine determinato ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e scaduto in data 22 ottobre 2021; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022