Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding subjective element and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime, citing a lack of motivation regarding the subjective element of the offense and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they lacked specific argumentation linking the alleged errors to the actual decision made by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding the lack of motivation or the denial of mitigating circumstances without concrete argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUOVO FRANCESCO nato a BARI il 22/06/1969 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.10.2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Francesco Nuovo colpevole del reato di cui all'art. 2 legge n. 895/1967, commesso il 3.6.2021, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, con il primo motivo, in relazione all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono generici, privi di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022