Italian court dismisses appeal as generic and lacking opposition to prior judicial act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rahal Chakoubi inadmissible regarding a conviction for illegal entry. The appellant argued violations of procedural rights and lack of motivation, but the court found the first ground generic for failing to oppose the prior act and the second ground infounded as it addressed an issue never raised in the adversarial proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, failing to demonstrate opposition to a prior judicial act, or if the cited lack of motivation concerns issues not previously debated in the adversarial proceedings.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKOUBI RAHAL nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 02/03/2022 del GIUDICE DI PACE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; ai Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Rahal Chakoubi colpevole dei reati di cui all'art. 14, comma 5-ter e comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998, commessi il 28.8.2020, condannandolo alla pena di C 17.500 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 493 cod. proc. pen. avendo il giudice proceduto all'acquisizione di atti senza il consenso della difesa, e, con il secondo motivo il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di giustificato motivo; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non deduce di aver chiesto la revoca del provvedimento acquisitivo del giudice, né di essersi, previamente ovvero ex post, opposto ad esso, mentre il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la censura motivazionale riguarda questione che non risulta essere stata posta nel contraddittorio delle parti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20