Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation regarding sentencing without specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luana Mazzè inadmissible due to a generic complaint regarding the sentencing motivation. Mazzè challenged the first-instance conviction for theft under Article 76 of Law 159/2011, arguing the sentence lacked specific reasoning. The court rejected this claim because the appeal failed to provide concrete arguments linking the lack of motivation to the specific decision, rendering the complaint inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on a generic defect of motivation in sentencing is inadmissible if it fails to provide specific arguments relating the alleged lack of reasoning to the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' LUANA nato,a PALERMO il 07/02/1995 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14.10.2021, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Luana Mazzè colpevole del reato di cui all'art.76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 28.9.2017, condannandola alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.