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Ordinanza — n. 2774/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit; court rejects claim of sentencing error and refusal of general mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kevin Bull inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bull challenged the lower court's sentencing for surveillance violation and threats, arguing the penalty calculation lacked motivation and general mitigation was wrongly denied. The court rejected this claim because the appeal contained a substantive merit argument, which is not permitted at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance is inadmissible if it raises a question of merit, as the second instance judgment is final and binding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of merit argument second instance finality sentencing error claim general mitigation refusal circostanza attenuante motivi medici difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULL KEVIN nato a SCANDIANO il 03/10/1990 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 777.- Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.5.2015, con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato colpevole Kevin Bull dei reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di minacce, commessi il 12.5.2015, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed C 400 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivalutazione del merito della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.