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Ordinanza — n. 2773/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it contains merit regarding insufficient evidence of guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation by failing to address why the police actions were insufficient for criminal liability. The court rejected this, noting the first-instance judgment already evaluated the specific facts and provided unassailable reasoning regarding the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested judgment contains a substantive argument that resolves the issue by evaluating the facts and providing reasoning that cannot be censured.

Parole chiave

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defect of motivation substantive merit inadmissible appeal criminal liability sufficient evidence violazione semplice della LCStr reati violenti pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23.5.2016, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva dichiarato Lewis De,Barre colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 1.3.2014, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione; rilevato che il difensore ha chiesto rinvio dell'udienza , che non è accoglibile trattandosi di giudizio con rito camerale senza la partecipazione delle parti; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione dell'argomento secondo il quale "La circostanza che gli operanti abbiano lampeggiato, suonato il clacson e telefonato al Debarre non è sufficiente al fine di fondare la penale responsabilità dell'imputato", che la sentenza ha già valutato, indicando specifici elementi di fatto (l'abitazione dell'imputato era una roulotte presidiata da cani di grossa taglia che abbaiavano attorno all'auto dei carabinieri), e così motivando in termini in questa sede incensurabili; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre