Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2771/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Ribaudo inadmissible due to a generic challenge regarding sentencing justification. Ribaudo argued that the sentencing was unmotivated, but the court found his complaint lacked specific arguments relating to the actual decision. Consequently, the appeal was rejected, and Ribaudo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a defect in sentencing motivation is inadmissible if it is generic and fails to provide specific arguments relating to the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defect of motivation sentencing justification generic complaint court costs order commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO TOMMASO nato a PALERMO il 05/01/1994 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.5.2019, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato Tommaso Ribaudo colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 29.11.2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.